Art. 4.
(Datori di lavoro non titolari
di partita IVA).

      1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai datori di lavoro che non sono titolari di partita IVA e, in ogni caso, ai rapporti di lavoro di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, e successive modificazioni, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.